Il Giudice Sportivo ha reso note le ammende per le società, dopo la 34esima giornata di Serie A.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e numerose bottigliette semi-piene; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcune bottigliette e bicchieri di plastica semi-pieni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 36° e 38° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore di altra Società.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 18° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
di Napoli Magazine
30/04/2024 - 15:56
Il Giudice Sportivo ha reso note le ammende per le società, dopo la 34esima giornata di Serie A.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e numerose bottigliette semi-piene; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcune bottigliette e bicchieri di plastica semi-pieni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 36° e 38° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore di altra Società.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 18° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.